Regolamento della venerabile congregazione del ss. Crocifisso in s. Lucia al borgo

Rilevato  dai  capitoli  di  fondazione
Anno  1830    

 

C a p o  I° 

Art.    1    La Congregazione è retta dal Seggio, composto dal Superiore e da due Congiunti (1° e   2°) i quali saranno eletti da tutti i Confrati a maggioranza di voti.

Art.    2   Il Seggio dura in carica un anno, può rimanervi per conferma voluta dai Confrati in maggioranza, e con l’approvazione della Rev.ma Curia Arcivescovile.

Art.    3    Le elezioni dovranno farsi negli ultimi venerdì del mese di Ottobre.

Art.    4    E’ vietato nella elezione di votare con l’idea di partito. Essendo la Congregazione una Istituzione Sacra, è assurdo il formarsi di partiti, poiché ciò è anche nocivo al buon funzionamento, e quindi i Confrati che non si atterranno al presente articolo, subiranno le punizioni del caso, che possono arrivare sino alla cancellazione.

 

Art.    5   La Consulta riunita dovrà formare secondo il suo parere una lista di candidati ogni qualvolta si dovranno fare le elezioni.

Art.    6    La lista deve contenere nomi di persone capaci di potere assolvere la carica che dovranno assumere.

Art.    7   Approvata la lista è assolutamente proibito, sia dalla Consulta che dall’Assemblea, l’aggiunzione di nuovi candidati, e ciò ai fini di evitare l’elezione di qualche confrate, non idoneo, e indegno alla carica a danno della morale, e della stessa Congregazione.

Art.    8   L’elezione dovrà avvenire per scrutinio delle schede designate, e per conferma della maggioranza; nel caso si volesse confermare lo stesso Seggio; quindi è proibita ogni altra forma di elezione, né i Confrati possono fare schede di loro singolo o comune piacimento.

Art.    9    L’assistente ecclesiastico ha il dovere ed il diritto di assistere allo scrutinio delle schede.

Art.  10    Gli scrutinatori saranno in numero di tre e più se è necessario, e saranno nominati dalla Consulta.

Art.  11    Può essere eletto a qualsiasi carica il Confrate che abbia almeno un’anzianità di 10 anni. Però il Confrate che secondo il parere della Consulta, risulta capace di una qualsiasi carica, può essere eletto anche se abbia almeno tre anni di anzianità.

Art.  12    Il Confrate per assumere una carica dovrà avere l’età minima di 22 anni.

Art.  13 Nell’elezione il Confrate, tenendo presente la gloria di Dio e il vantaggio della Congregazione, darà il suo triplice voto segreto cancellando dalla lista il resto dei voti.

Art.  14    Raccolte tutte le schede in un’urna, uno dei scrutinatori che farà da Presidente, passerà allo scrutinio, leggendo a chiara ed intelligibile [sic] voce il risultato di ogni scheda, mentre gli altri due segneranno in apposito foglio i voti che verranno assegnati ai candidati.

Art.  15    Nel caso che due o più candidati avranno uguaglianza di voti, per   sorgere contrasti, se ne imbussoleranno i nomi alla presenza di tutti e si procederà al sorteggio. Il favorito dalla sorte sarà l’eletto.

Art.  16    Nel caso che uno degli eletti ricuserà di accettare la carica, ne prenderà il posto quello che dopo di lui ha avuto maggiori voti, e così successivamente.

Art.  17    Compiuta l’elezione il nuovo seggio procederà alla presa di possesso, e ciò avverrà ai piedi dell’altare, facendo seguire la rituale funzione della benedizione solenne.

Art.  18   Insediandosi il nuovo seggio, dovrà entro il primo mese procedere alla nomina delle cariche che dovranno integrare la loro opera. Nello stesso tempo il seggio uscente farà la consegna dei conti, e si dovrà rendere noto ai confrati il bilancio annuale.

Art.  19    Nel determinare le cariche il Seggio ha libera scelta su tutti i confrati che sono eleggibili, giusta gli articoli precedenti 11 e 12.

Art.  20    Nelle suddette cariche viene compresa la consulta, la quale si riunisce per convocazione del Superiore. Essa discute argomenti di straordinaria amministrazione e sottopone la lista per i candidati al nuovo seggio.

Art.  21    Per essere valida la Consulta i Consultori dovranno essere tutti presenti o almeno la metà più uno.

Art.  22    I Consultori che si assenteranno per tre consulte di seguito senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti di tale carica, e sostituiti subito con altri confrati.

Art.  23    I Consultori hanno voto in tutte le deliberazioni ed a parità di voto quello del Superiore è decisivo.

Art.  24    Le deliberazioni di consulta dovranno essere verbalizzate in apposito libro per poi farle approvare dai confrati riuniti in assemblea.

C a p o   II°

CAPOVERSO  =  Il Confrate deve essere di Religione Cattolica Apostolica Romana, e non deve appartenere ad altro rito, nel qual caso non  potrà essere ammesso. Ogni confrate è tenuto inoltre, a collaborare per il vantaggio e la buona morale della Congregazione, dando ovunque esempio di fede e di operosità cristiana.

Art.      1    E’ obbligo del confrate di essere presente alle assemblee genrali che si tengono ogni primo Venerdì di mese, dopo l’Ave Maria, mentre tutti gli altri Venerdì del mese la Congregazione resta aperta per la sola segreteria, eccetto i Venerdì festivi.

Art.    2     Ogni confrate non deve attendere inviti, ma deve essere presente a tutte le suddette sedute spirituali, deve essere inoltre modesto e ubbidiente verso i gestori e rispondere devotamente alla recita del S. Rosario, ed alle altre funzioni che eventualmente si svolgeranno in Chiesa.

Art.     3      E’ obbligo ai confrati di assistere tutte le Domeniche alla S. Messa, nonché agli Esercizi Spirituali, e farsi il S. Precetto Pasquale.

Art.    4      Salvo deliberazione della Consulta, possono far parte della Congregazione tutti coloro che hanno compiuti gli anni 18 e non hanno oltrepassato i 45. In caso di minorenne, l’età del padre dovrà superare gli anni 50. Questi dovranno presentare al momento della iscrizione un certificato medico, rilasciato dal dottore della Congregazione, nonché il certificato di nascita e il certificato penale.

Art.  5  Colui che verrà ammesso quale confrate, pagherà alla Congregazione, inoltre il contributo settimanale, una tassa di entrata risultante da una quota di L.50 (cinquanta), per ogni anno di età, oltre L.100 (cento) per ogni membro della famiglia. Intendesi per famiglia: a) moglie e figli, fino alla maggiore età, purché nubili e celibi, b) Genitori, sorelle se nubili, nel caso che il Confrate iscritrto sia celibe.

Art.      6  Il figlio del confrate defunto che abbia l’età dai 10 ai 12 anni, può essere ammesso senza pagare la tassa di entrata, mentre dai 12 anni in poi, il computo della tassa viene effettuato secondo il precedente articolo, con il beneficio di 11 anni di abbuono.

Art.    7      Il confrate godrà tutti i vantaggi del presente regolamento dopo sei mesi dalla data di ammissione, qualora trovasi al corrente con i pagamenti. Durante questi primi sei mesi Egli viene considerato quale Confrate Novizio.

Art.     8       Il Confrate deve eseguire personalmente i pagamenti, a meno che non sia legittimamente impedito per causa della sua professione o per altro grave motivo. Il Confrate divenendo moroso ai pagamenti per oltre tre mesi, perde tutti i diritti, e se la sua morosità è continua per un anno, verrà senza nessun preavviso cancellato. Però il Confrate che abbia almeno 36 anni di anzianità, e la sua morosità dipende da inabilitazione permanente di lavoro, non può essere cancellato, e godrà solamente in caso di morte il diritto alla seppellizione, nel recinto della Congregazione per lui solo.

Art.     9   Il Confrate cancellato a causa della sua morosità, può essere riammesso. Egli viene però considerato come novizio, e per cui non può reclamare la sua anzianità. Salvo a pagare tutti gli arretrati.

Art.   10   Il Confrate che abbia regolarmente pagato per 46 anni viene esonerato dai pagamenti, godendo sempre di tutti i diritti

Art.   11   Ai Confrati che vengono chiamati a prestare servizio militare, come anche a coloro che cambiano residenza, qualora continuino i pagamenti, competono i medesimi diritti spettanti ad ogni Confrate.

Art.  12      A ricordanza dell’articolo 1 del presente capo il Confrate che senza giustificato motivo si assenta dalle assemblee per tre primi venerdì di mese consecutivi, sarà privato da tutti i diritti per tre mesi, saranno tenuti giustificati gli ammalati, i naviganti, e coloro che ne sono impediti per ragioni di lavoro. Così pure vengono sospesi tutti i diritti per tre mesi a quei Confrati che volontariamente si assentano dalla Processione del Venerdì Santo e nelle altre obbligate dalla Curia Arcivescovile.

Art.   13  S econdo l’opportunità e le ricorrenze i gestori disporranno il sorteggio di premi consistenti in quadretti ed oggetti sacri a cui possono concorrere tutti i Confrati che hanno dimostrato con la loro presenza alle assemblee il loro interessamento per il bene della Congregazione.

Art.  14   Ai Confrati che trovansi in regola con i pagamenti e arretrati per meno di tre mesi in caso di malattia personale e di un membro della propria famiglia, spettano le visite ordinarie del dottore della Congregazione. Per tale visita viene chiamato il dottore mediante la schedina dei pagamenti che dovrà essere consegnata prima delle ore 9,30 nella Farmacia indicata nella medesima. E’ in facoltà del Confrate di chiamare il dottore della Congregazione, per visite straordinarie o di urgenza e all’uopo le eccedenze riguardanti le suddette visite sono a carico del confrate, come anche per nulla si obbliga la Congregazione nel caso d’intervento di altro dottore.

Art.  15   A tutti i Confrati che godono degli articoli precedenti, e che quindi trovansi al corrente con i pagamenti e sempre in tempi normali, spetta in caso di morte l’assistenza della Congregazione, Assistenza che si compendia nel diritto di seppellizione nel recinto nel recinto di S. Orsola. Oltre alla seppellizione sia consistente nell’atterramento, spettano le spese per la seppellizione sia che vengono così distinte: spese occorrenti per il carro funebre di I° classe, per la cassa mortuaria, per la dichiarazione di morte, e per tassa di entrata, ecc.

Art.  16   Per il Confrate ammalato o nel caso di morte la Congregazione si obbliga di fargli pervenire tutte le assistenze spirituali e religiose e la celebrazione della Messa in suffraggio [sic]  mentre nessun obbligo nasce alla Congregazione se la malattia o morte causata dallo stesso confrate, o in caso di epidemia.

Art.  17   A chiarimento dell’articolo 15 il confrate defunto viene seppellito per atterramento dentro il recinto di S. Orsola di cui dispone la Congregazione: Trascorso il termine di cui dispongono le leggi sanitarie i resti del defunto vengono esumati e messi in cassette speciali e si conserveranno nell’ossario della Confraternita, che si trova sottostante alla Cappella di Congregazione e ciò per lasciare entrare nel medesimo fosso un altro cadavere. Nel caso che la famiglia disponesse una esumazione prematura la Congregazione non sosterrà alcuna spesa.

Art.  18    Alla moglie del Confrate, in caso morte spettano i seguenti diritti: carro funebre di 2° classe, cassa mortuaria e tassa d’entrata, dichiarazione di morte ecc., mentre agli altri componenti la famiglia spetta il diritto alla seppellizione nel terreno della Congregazione esclusa ogni spesa. Per gli altri componenti la famiglia si intendono: il padre, la madre, i figli celibi sino all’età maggiore e le figlie finché restano nubili.

Art. 19   Nel caso che la famiglia pensasse seppellire il confrate fuori il recinto o in altro cimitero, la Congregazione rimborserà a richiesta degli interessati le spese dovute come all’art.15 facendone rilasciare debita ricevuta.

Art. 20   Ai Confrati che sono in possesso di sepoltura gentilizia dentro il recinto della Congregazione competono i medesimi diritti come se la seppellizione avvenisse per atterramento. Possono entrare nella sepoltura soltanto tutte quelle persone compongono la famiglia del confrate come all’art. 5 del presente capo.

Art.  21   Nel caso che il confrate possessore di sepoltura gentilizia sia arretrato ai pagamenti come all’art. 8 del presente capo esso non ne perde il diritto e la disposizione, ma soltanto gli viene sospeso finché non abbia a mettersi al corrente con il pagamento.

Art.  22    Ogni e qualunque seppellizione on potrà effettuarsi senza il nulla-osta che la parte interessata avrà cura di farsi rilasciare dalla Congregazione.. L’incaricato non potrà rilasciare nulla-osta senza avere prima consultato la schedina dei pagamenti dell’anno in corso.

Art.  23    Per ogni equivoco che possa nascere in seguito che non sia contemplato nel presente regolamento la competenza per la decisione è di sola spettanza della consulta e col parere deliberato dalla Curia Arcivescovile.

Art.  24  =  Il presente regolamento, approvato dalla Consulta nella seduta del 19 settembre 1937 e dall’assemblea, viene sottoposto all’Autorità Tutoria Curia Arcivescovile, per il visto di approvazione.

 Del Rettore Ecclesiastico = Diritti e Doveri

Articolo unico

Il Rettore Ecclesiastico è de iure il Parroco della Parrocchia.

Egli ha il dovere di sorvegliare sul buon andamento della Congregazione, e di istruire i confrati nel catechismo, ha il dovere e diritto di presiedere a tutte le adunanze di assemblea e di consulta.

Ogni decisione presa, o di consulta o di assemblea è nulla, se non è firmata dal Rettore Ecclesiastico.

Palermo li 19 settembre 1937

IL SEGRETARIO                                              IL RELATORE
firmato  Antonino Romeo                                   non firmato

Visto per l’approvazione
IL PARROCO
non firmato

Visto per l’approvazione 
CURIA ARCIVESCOVILE
non firmato

 

 

 

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