Capitoli della Congregazione

Capitoli della Congregazione
Sotto il titolo del Ss.mo Crocifisso,
che va a stabilirsi nella Parrocchiale Chiesa di S. ta Lucia al Borgo di Palermo
per le pastorali insinuazioni del Parroco 
D. Carlo Conigliaro

Capitolo Primo

In ogni venerdì dell’anno al suono della salutazione Angelica si apre la Congregazione, e tutti li Fratelli del Ceto Civile, del Ceto dei Trafficanti, Maestri, e Padroni di Barca, che hanno voluto arrollarsi (sic) in questa Congregazione siano obbligati ad intervenire per ivi stare non più di un’ ora, e fare gli atti di nostra Santa Religione, quali saranno a Porte sempre aperte, recitare in comune, colla massima divozione, il ss.Rosario alla Madre di Dio, e quindi cantare la Litania, finita la quale attendere alla Divina parola che sarà annunziata dal Padre della Congregazione, o dal Parroco, e questa non durerà più di mezz’ora, nella quale sentiranno la Santa morale di Gesù Cristo con la spiegazione del Santo Vangelo corrente e dei Divini precetti, per apprendere così li doveri di Cristiano.

     Si reciterà la Coronella delle cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo con quella divozione si conviene,  e che deve essere propria d’un Cristiano timorato di Dio. 

Finalmente si riceveranno la Santa Benedizione del Santissimo Sacramento, che ivi esiste, e finita la quale partiranno in pace li Congregati per portarsi alle loro case.

 Capitolo Secondo

Il Cappellano, che dovrà assistere a predicare a tutti li Fratelli col massimo zelo, e colla dovuta attenzione, deve eligersi da tutti li Fratelli, e questi sia uno del numero dei Ministri incaricati alla Parrocchiale Chiesa, o qualche altro Sacerdote libero abitante nel Distretto, previa l’approvazione del Parroco presente, e che pro tempore sarà, senza potere prendere mercede alcuna alle sue fatiche, ne avere voce attiva, e passiva, ma solo badare alla predicazione, ed alla condotta Cristiana, e regolare d’ogni fratello.

Capitolo Terzo

Questa Congregazione sarà regolata, e governata da tre Deputati, li quali presiederanno in Congregazione come Superiori, e questi saranno eletti da tutti li fratelli a maggioranza di voti, di maniera che, chi avrà più voti sarà il Deputato Maggiore, il Secondo, ed il Terzo saranno Deputati minori.

Elezione  dei tre Deputati

L’elezione dei tre Deputati si farà in ogni anno al primo Venerdì di Quaresima, e si farà in questa guisa.

Venuto il tempo prefisso si raduneranno tutti li Fratelli in Congregazione, e dopo fatti li soliti Esercizi Spirituali, ognuno senza alcuna prevenzione, e avendo sempre presente la gloria di Dio, ed il vantaggio della Congregazione darà il suo triplice voto segreto a chi vorrà, basta che siano soggetti maturi, prudenti, e di saggia condotta e ciò si farà nell’ante Oratorio. Raccolti tutti i voti dal Segretario, entreranno in Congregazione, e si manifestarà a tutti li fratelli la maggioranza dei voti e che abbia risultato primo Deputato; Secondo Deputato; Terzo Deputato, ed in caso che due o più avranno uguaglianza di voti, per non esservi contrasto, si imbussoleranno alla presenza di tutti li Fratelli, e si uscirà a sorte.

Verificata la elezione col massimo silenzio, edificazione, e compostezza, li tre Deputati già eletti passeranno a piedi dell’Altare, ove faranno la professione che sarà la seguente.

Io  N.N.  qui presente prometto pronta ed esatta esecuzione di tutte le Regole, che prescrive questa Santa Congregazione.

Secondo prometto, che il tutti gli Esercizi Spirituali mi diporterò col maggior zelo che è proprio d’un Fratello.

Terzo prometto di osservare, e di fare osservare tutto ciò che è stato approvato da Sua Maestà (D.g.) [Deo gratias].

Quarto finalmente prometto di non appartenere a veruna Società segreta di qualsivoglia titolo, oggetto, e denominazione, e che non sarò per appartenervi giammai, così Dio mi aiuti. 

Quindi sederanno a suo luogo, daranno la pace a tutti li Fratelli, e si darà il possesso cantandosi il Te Deum, finito il quale si farà la Santa Benedizione, e si scioglierà la Congregazione.

      Si avverte, che nel caso che qualcheduno dei Deputati ricuserà di accettare, ed avrà delle ragioni a non accettare, non avendo avuto voglia le preghiere di tutti li Fratelli, senza alcuna inquietudine, e senza perdere del tempo, avendo presente la maggioranza dei voti degli altri non eletti, subentrerà quello, che ha goduto la maggioranza dei voti, e così successivamente; così s’intende  nel corso del Governo passerà a miglior vita qualcheduno dei tre Deputati.

Capitolo Quarto
Doveri dei Deputati

     E’ dovere dei tre Deputati, e molto più del Deputato Maggiore d’intervenire li primi in ogni Venerdì dell’anno in questa Santa Congregazione, badare sulla condotta dei Fratelli, e far notare dal Segretario la loro mancanza.

     Sono nella facoltà proporre di cancellare colui, che senza una leggittima (sic) causa  viene di raro in Congregazione, e non dà buon odore di virtù Cristiana, a maggioranza poi dei fratelli, si potrà passare alla cancellazione.

     E’ loro dovere in ogni quattro mesi intimare a tutti li Fratelli per la prima Domenica p.v., di buon mattino, per essere comodo a tutti, la Confessione e Comunione generale, come pure nella gran solennità, che celebra nel corso dell’anno la Santa Chiesa, ed essere li primi a non mancare, per dare loro buon esempio, ed edificazione; quindi intimare in Congregazione Consulta generale con chiamarsi altri quattro Fratelli dei più anziani, onde intervenghino (sic) alla medesima per sentire a nome di tutti quali rimedi dovranno adibirsi pel maggior vantaggio della Congregazione,  dar conto di quello [che] han fatto nei quattro mesi passati, e fissarsi col consenso di tutti, quello dovran fare nei quattro mesi susseguenti, per così guardare gli interessi della Congregazione non solo, ma gli avversamenti (sic) della medesima, e finalmente al primo Venerdì dar conto in piena Congregazione di tutto ciò sia fatto, e di quello dovran fare per così dar soddisfazioni a tutti, ed andar tutto in regola.

Capitolo Quinto 
Doveri del Segretario

     E’ dovere del Segretario eletto, in ogni anno, dei tre Deputati d’intervenire il primo di tutti in Congregazione, e notare fedelmente in un libro la mancanza dei Fratelli, stare sempre accanto dei Deputati ed eseguire appuntino (sic)  gli ordini che gli daranno, essere il primo sempre nei Congressi della consulta[che] si faranno in Chiesa, e notare in un libro apparte (sic) tutte le determinazioni che si faranno, quindi farle firmare da tutti li Componenti la Consulta per avere vaglia, ed al primo Venerdì leggerle in piena Congregazione per così dare soddisfazione a tutti li Fratelli,  ben inteso però, che non dovrà mai manifestare ad alcuno quello si dirà in Consulta.

Capitolo Sesto
Doveri del M.ro dei Novizi

     Li tre Deputati sono in facoltà di eligere un Maestro dei Novizi, che sia di età avanzata, e di timorata coscienza,e questi ha il dovere di sorvegliare sulla condotta dei Novizi, sapere quale sia il loro Confessore, e se frequentano il Sagramento della Penitenza, e trovandoli perseveranti nel bene Spirituale costanti nel desiderare di essere annoverati nel numero dei Confrati, e bene istruiti nelle regole della Congregazione, potrà dopo due mesi di Noviziato, senza avere fatto delle mancanze e dopo avere osservato appuntino (sic)  le regole della Santa Congregazione, avvisare li tre Deputati, onde si benignassero [sic] di accettarli per Fratelli.

Modo di accettare li  Fratelli

Tutti li Novizi nel tempo del loro Noviziato, non potranno entrare in Congregazione, ma dovranno stare nell'ante Oratorio con somma modestia, ed edificazione, e da quel luogo faranno gli Esercizi Spirituali della Congregazione, e sentiranno la Divina parola colla sorveglianza sempre del Maestro dei Novizi.

     Quando il Deputato Maggiore li chiamerà per ascriverli nel numero dei Fratelli entreranno modestamente, e si inginocchieranno a piedi dell’Altare, e sentiranno la parlata che farà loro il Deputato maggiore, finita la quale riceveranno la pace dai Deputati, dal Cappellano, e dai Fratelli e dal Maestro dei Novizi saranno condotti per sedere nel Luogo dei Fratelli, e da quel punto cominceranno a godere di tutti li vantaggi sì spirituali, che temporali che da la Congregazione.

Il Maestro dei Novizi deve usare ogni diligenza nella scelta dei Novizi, ed avere ogni premura per aumentarli sempre, deve intervenire in tutte le Consulte si faranno per dare il suo parere, mentre si intende di essere un uomo di somma prudenza, e di timorata coscienza.

Capitolo Settimo
Doveri del Tesoriere

     Il Tesoriere della Congregazione sarà scelto in ogni anno dai tre Deputati, li quali dovranno impegnarsi di eliggere (sic)  uno dei fratelli, che sia il più facoltoso, ed il più onesto mentre a costui dovranno consegnarsi tutti gli oggetti, che appartengono alla Congregazione non solo, ma tutto il danaro, che spetta a detta Congregazione.

     Si farà dunque la consegna a detto Tesoriere di quanto possiede la Congregazione, si consegnerà tutto il denaro nel corso dell’anno al medesimo, e si faranno da lui le cose  necessarie a mandato sempre dei tre Deputati, si noterà il  tutto in due libri, uno dei quali starà presso il Tesoriere firmato dai tre Deputati, e l’altro presso i Deputati firmato dal Tesoriere per così mantenersi sempre li conti della Congregazione in regola e non verificarsi equivoco alcuno.

     Il Tesoriere interverrà in tutte le Consulte e darà il suo voto, come gli altri componenti la Consulta, sarà nell’obbligo il Tesoriere di dare li conti ai Deputati quante volte gli saranno domandati, e finito farà la riconsegna di tutto, e potrà ripetere la quietanza.

Capitolo  Ottavo
Doveri dei Sagristani e Portonai

     Son necessari nella Congregazione due, che assistono alla Porta della medesima, due che assistono all’Altare:

     Li primi  sono in obbligo d’ intervenire mezzora avanti dell’ora fissata in Congregazione, ed in tutti i Venerdì dell’anno come nelle Confessioni generali per aprire le porte della Congregazione, pulire l’Ante Oratorio, e disporre li banchi per li Novizi, quindi sedano uno a mano destra, e l’altro a man sinistra della porta colla massima compostezza per avvisare con silenzio, e modestia qualche fratello che sarà chiamato, ed avvertire qualche Fratello che entra in Congregazione senza la tenuta compostezza, consegnarsi qualche tabarro, e qualche bastone, e qualche Cappello dei Fratelli pria di entrare, e riconsegnarli ai medesimi finita la Congregazione, mettere in ordine l’ante Oratorio, ed aspettare, che escano tutti per chiudere le porte della Congregazione, e consegnare le chiavi a chi appartengono.

     Gli altri due poi, che hanno il titolo di Sagrestani  dovranno intervenire mezz’ora prima nell’ora designata nei venerdì non solo che nelle Confessioni generali, e sono in obbligo di pulire la Congregazione, mettere in ordine il tavolino per la predica, aggiustare li banchi preparare, l’Altare, e tutt’altro bisognevole, sedersi uno a mano destra, e l’altro a sinistra del medesimo, essere pronti sempre alla chiamata del Cappellano, ed assistere nel passare il Divinissimo dalla Chiesa in Congregazione, e dalla Congregazione in Chiesa, ed in tutte le funzioni si faranno, e finalmente terminata la Congregazione conservare gli oggetti, della medesima, e lasciare tutto pulito, ed in ordine. 

Ben’ inteso però, che nella scelta faranno li tre Deputati di questi quattro soggetti dovranno avere di mira due fratelli giovani, che sono di buoni costumi, amanti di Chiesa e di condotta irreprensibile.

Capitolo Nono

Doveri dei Fratelli

     Tutte quelle persone, che vorranno iscriversi a questa Congregazione sotto titolo del SS. Crocifisso dovranno impegnarsi a vivere da veri Cristiani, col  santo timore di Dio, e virtuosi, giacché la Congregazione non è altro che una “Scuola di virtù”.

     Ottenuta la tanto desiderata approvazione dei Capitoli dalla Maestà del Re (D.g.) si apre la Congregazione,  e tutti quelli che verranno infra un mese saranno tutti fratelli, e fondatori della medesima, ma passato il mese, volendo arrollarsi (sic) dovranno fare il Noviziato, come viene descritto nel capitolo sesto, e così in tutto il tempo futuro, nessuno dei Fratelli sarà obbligato a contribuzione alcuna lasciando tutti in libertà, se vogliono dare qualche volontaria elemosina per le spese necessarie.

     Nessuno ardisca negli affari della Congregazione ingerirsi e fare delle torbidezze non solo dentro che fuori, lasciando sempre operare alla saggezza dei tre Deputati di unita alla Consulta: s’ impegni ogni uno di stare raccolto, e badare unicamente al solo negozio della salute eterna che è il negozio di tutti i negozi.

     Chiamato a dare qualche parere, o sentimento risponda subito come la sente in coscienza, se non stia in silenzio.

     Ognuno dei Fratelli deve fuggire ogni vizio come la bestemmia, la mormorazione, l’odio, la vendetta, l'ubriachezza, e tutti gli altri vizi insomma, che si oppongono al carattere di Cristiano, non devono frequentare quei luoghi ove si esercitano giuochi proibiti si dalla Legge Divina, che dalla legge civile, trovandosi in qualche conversazione non dia mai scandalo alcuno, molto più quando trovansi presenti ragazzi ed oggetti di sesso diverso, si astenghi (sic) infine da ogni peccato, e dall’ombra, ed apparenza del peccato, giusta il comando dell’Apostolo abstinete vos ab omni specie mali , non parli mai di affari di Governo, e dia sempre buon esempio di sua virtù in tutti i Luoghi, ed in tutte le circostanze. Si mantenghi (sic) in pace con tutti ed occorrendo liti, o controversie non deve passare mai accuse nei Tribunali se pria non rende consapevole di tutto il Deputato maggiore il quale deve impegnarsi di adoperare tutti li mezzi bonari adibendo anche il Sig.r Parroco, e al Padre Cappellano per così scansare le spese della lite, e unire ben presto i cuori in vinculo pacis et charitatis ciò non facendo qualunque siasi fratello sia in pena di essere cancellato sempre, che così delibera la Congregazione a maggioranza di voti.  Finalmente deve essere il fratello assiduo a venire in Congregazione, e facendo delle mancanze continue per lo spazio di due mesi senza una legittima scusa, non curando neppure le ammonizioni in iscritto fatta dal Deputato Maggiore, e comunicata dal medesimo, deve soffrire la pena della cancellazione, previa la deliberazione della Congregazione, perché s’intende benissimo, che tale fratello non voglia  più appartenere a questa Santa Congregazione. Deve inoltre ogni Fratello adempiere altri doveri positivi, li quali mantengono lo spirito, ed il fervore del Cristiano, quali sono li seguenti:

     In svegliarsi la mattina dopo fatto il segno della Santa Croce deve ognuno alzar la mente a Dio, e ringraziarlo del beneficio ricevuto di essere stato liberato da tutti li pericoli e dalla morte in quella notte passata, e di avergli dato la grazia di vedere la nuova luce del giorno; quindi farà gli atti di Fede, di Speranza e di Carità, che sono gli atti di Cristiano, dopo farà un Atto di Dolore dei peccati passati e la protesta di non commetterne in avvenire, reciterà, ad esempio di Sant’ Agostino penitente, un Credo alla misericordia di Dio e una Salve alla Beatissima Vergine, rifugio dei Peccatori, per godere della sua valevole protezione, offrirà al Signore tutti li travagli di quel giorno, e farà in tutto la volontà del medesimo, reciterà un Pater all’Angelo Custode per dirigerlo nei suoi affari, e scansarlo di tutti li pericoli, nel corso poi della giornata, potendo assistere al Sacrificio della Santa Messa da cui ricaverà molti vantaggi sì spirituali, che temporali, reciterà di quando in quando nelle fatiche qualche orazione spirituale, e si ricorderà sempre dei quattro novissimi, per così esentarsi da ogni peccato, non lasciando di essere caritatevole col prossimo e fare potendo, qualche elemosina ai poveri, essendo certo  che dando uno ne riceverà cento, giusta il detto di Gesù Cristo unum date et centum accipitis.

     La sera poi ritirato il Fratello di buon’ora in casa, ove deve diportarsi pacifico colla famiglia, reciterà colla medesima il Santissimo Rosario alla Beata Vergine con dare esempio di divozione ai figli, ed a tutti di casa, quindi fatta la cena passerà a riposo, ma pria replicherà gli atti di cristiano espressati (sic) di sopra, ed aggiungerà un piccolo esame di coscienza sulla condotta tenuta nel giorno prossimo passato per correggersi in avvenire dei peccati commessi, e così verifica che il Fratello meni una vita saggia, regolare, e Cristiana. E per compimento di quanto si è detto deve ogni Fratello non solo intervenire alle Confessioni generali dell’anno, ma pure in ogni anno agli Esercizi Spirituali di Santo Ignazio si faranno in Parrocchia, e farsi il santo Precetto comandato dalla S. Chiesa, prevenendo ad ogni uno di farsi notare in ogni sera dal Segretario, che trovasi nell’Ante Oratorio a quest’oggetto, onde poi far l’esame i Deputati di tutti quelli che sono venuti, si nelle Confessioni generali, che nel corso dei Santi Esercizi per prendere delle misure necessarie, e mantenere così il fervore di tutti li Congregati.

 

Disposizioni generali

  Che vi sia questua fuori Chiesa

  Che le contribuzioni siano volontarie, e non coattive, e che perciò li renitenti a pagare non  possono essere costretti con la forza giudiziaria ma bensì colla privazione dei suffraggi (sic) e degli altri benefici, che godono li confrati contribuenti.

  Che li Confrati non eccedano il numero di cento.

  Che eseguano le loro funzioni in modo da non protrarsi al di là delle ore due della notte, e che si pratichino a porte aperte,.

  Che non possono associarsi donne.

6° Che siano sottoposti all’istruzione del 20 maggio 1820 ed alla circolare del 1821 pei casi in quelle non preveduti, ed in tutto ciò che oggi non è venuto  in legittima desuetudine, ovvero in urto colla polizia ecclesiastica vigente in Sicilia.

7° Che non debba serbarsi secreto verso l’Autorità, che hanno il diritto di interrogare li Confrati.

  Che la cancellazione dei Confrati debba deliberarsi dalla Confraternita legalmente convocata, ed a maggioranza di voti.

  Che l’Autorità del Superiore s’intenda circoscritta a sole ammonizioni in linea disciplinare, onde richiamare al dovere il Confrate traviato.

10°  Che gli Ecclesiastici siano privi di voce attiva e passiva e solo vi si possono associare per godere dei pii suffragi e delle indulgenze.

11°  Che l’ elezione dei Superiori sia annua e facciasi a voti segreti dai Confrati riuniti in numero legale.

12°  Che l’elezione del Cassiere si faccia ai termini dello Articolo Novantadue del  20 maggio 1820 sotto la responsabilità di detti Confrati.

13°  Che sia abilitato chiunque ad associarsi.

14°  Che sia libero a ciascheduno l’esercizio della propria arte, quantunque non appartiene alla Confraternita.

15°  Che le contribuzioni e le rendite si debbano impiegare in legati a favore delle orfane figliuole dei confrati per maritaggi, in sovvenzioni per medesimi Confrati e poveri, o vecchi,o inabili, o infermi, e nella celebrazione di messe in suffragio delle anime dei Confrati defunti, o nel pagamento di pesi e delle funzioni Ecclesiastiche della Confraternita, beninteso, che debbono godere solamente di questi benefici, coloro che pagheranno le contribuzioni volontarie.

Capitolo decimo

     Attesa la circostanza, che nel Borgo, ove risiedono li Fratelli non vi sono Medici, che possono essere chiamati prontamente ad assisterli nei casi di malattia, si stabilisce che dalla Congregazione si scelga un medico, con quel soldo, che sarà per istabilire a maggioranza di voti, coll’obbligo di dover costui servire due volte al giorno al Fratello, ed una volta alla famiglia, che dimora sotto il medesimo tetto.

Si stabilisce finalmente, che la congregazione eroghi, DUE alla morte di ogni fratello cioè una per celebrare messe in suffraggio (sic) dell’anima, altre la cera che bisognerà consumarsi a tal uopo, e l’altra una per darsi alla famiglia del Fratello defunto.

     Tutte le Due potranno darsi alla famiglia nel caso che la Congregazione conoscerà di essere povera, e bisognosa.

     Per far fronte a queste spese non avendo la Congregazione alcuna rendita, si raccomanda ai Fratelli di dare spontaneamente, se così vogliono qualche volontaria elemosina, onde cumularsi una somma per gli indicati oggetti.

Finalmente, che nulla possa aggiungersi, togliersi o modificare ai Capitoli, ove non preceda la Deliberazione della Confraternita in numero legale, ed autorizzata dal Governo.

     Palermo li, 10 settembre 1830

 

 

 

FRANCESCO I°

     Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie di Gerusalemme Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario della Toscana.

     Visto il Rapporto del nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominii oltre il Faro.

     Inteso il parere della Consulta di quei Reali Domini.

     Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

     Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

 

Articolo  1°

Approviamo li Capitoli della Confraternita del Santissimo Crocifisso nella Parrocchiale Chiesa del Borgo in Palermo con le seguenti modificazioni:

1   Che la elezione del Cappellano della Confraternita si faccia cadere in persona d’un ecclesiastico idoneo allo sercizio di questo Sacro Ministero a giudizio del Vescovo Diocesano, da cui debba egli d’altronde ottenere le analoghe facoltà Spirituali.

2   Che l’intervento del confrate necessario a deliberare non sia minore della terza parte del totale numero dei suoi componenti, tranne che questo sia al disotto di cinquanta, in quale caso sarà necessaria a deliberare la metà della totalità dei medesimi, e che conseguentemente la intelligenza delle parole numero legale, maggioranza di voti, di cui si tratta nei presenti Capitoli debba essere con questo principio regolata.

Articolo  2°

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni ed il nostro Luogotenente Generale il Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato  FRANCESCO

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato MARCHESE AMATI

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri

Firmato M.se TOMMASI

Per certificato conforme.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri

Firmato MARCHESE TOMMASI

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato MARCHESE PIETRACATELLE

Per copia conforme

Il Tenente Generale funzionante da Comandante Generale delle Armi

e da Luogotenente Generale nei Reali Domini oltre il Faro

NUNZIANTE

 

 

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